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Codice sulla Privacy (Tutela dati personali)
Proponiamo in "Bacheca Genitori" le più frequenti domande che ci vengono poste in materia. Le risposte ci sono fornite dallo Studio Legale Carella-D'Arcangelo che ringraziamo. I due avvocati di Latina hanno curato il nostro DPS di Circolo e la in/formazione del personale sia Docente che Ata nel mese di settembre 2008 (www.carelladarcangelo.com). Agli incontri hanno partecipato anche le docenti delle otto Scuole Comunali dell'Infanzia nell'ambito della F.I.S.(II Modulo della Formazione In Servizio 2008) loro riservata.
Il dirigente scolastico, direttore F.I.S., Sergio Andreatta
- NELLE MANIFESTAZIONI CHE SI FANNO A SCUOLA DI SOLITO I GENITORI SCATTANO FOTO O FILMANO I BAMBINI. SE UNO O PIU’ DEGLI ALTRI GENITORI NON HANNO FIRMATO LA LIBERATORIA, COME BISOGNA COMPORTARSI?
Come chiarito in diverse occasioni dal Garante - citiamo, a titolo di esempio, il comunicato stampa del 17 Dicembre 2003 (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=470850) - “L'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici o conservare ricordi dei propri figli non ha niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini (…) raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale: il loro uso quindi è del tutto legittimo”. In questi casi, dunque, non ci troviamo di fronte a delle vere e proprie ‘banche dati’ soggette alla normativa stabilita dal Codice della Privacy. Volendo fare un paragone, è un po’ come se ci occupassimo di un’agendina telefonica privata. Il problema, pertanto, non sussiste.
- LE FOTO RICORDO ED I FILMATI EFFETTUATI DA FOTOGRAFI ESTERNI: COSA FARE?
Giovanni Buttarelli, attuale Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali, in una intervista ha chiarito che non occorre che la scuola richieda garanzie di sicurezza al fotografo circa la conservazione delle fotografie. Qualche situazione rilevante ai sensi della privacy può venirsi a creare nel caso in cui il fotografo pubblichi, sul sito dello studio fotografico, miniature delle foto che i clienti possono scaricare e di cui possono richiedere lo sviluppo. Il Garante si è occupato di casi del genere per le fotografie di matrimoni o di cerimonie, ma se si entra in queste fattispecie, il rapporto è esclusivo tra le famiglie ed il fotografo nulla ha a che fare con la scuola. Al più, si può dire che il comportamento che la scuola deve tenere deve essere improntato alla massima vigilanza sulle attività che si svolgono al suo interno. In particolare, il Dirigente Scolastico deve verificare le credenziali del fotografo e fare in modo di mettere in contatto lo stesso con le famiglie degli alunni. Saranno le stesse a decidere se prestare il loro consenso alla realizzazione fotografica. In questo caso il consenso è necessario, trattandosi di soggetto privato. La stessa procedura va adottata nel caso in cui la scuola, nel corso di un partenariato con soggetti esterni, gestisca eventi o manifestazioni le cui rappresentazioni fotografiche verranno usate per comunicare l’evento a mezzo stampa o televisione (p. es. un percorso teatrale che prevede la ripresa finale, che il soggetto partner vorrebbe utilizzare a fini divulgativi). La scuola può esclusivamente mettere in contatto il soggetto esterno con le famiglie degli alunni per la gestione della procedura di richiesta del consenso. La scuola, al contrario, potrebbe organizzare essa stessa la realizzazione di un servizio fotografico mirato a documentare un certo evento. L’attività è lecita, se esercitata nell’ambito di attività istituzionali, e non richiede il consenso dei genitori. Tuttavia, per quanto riguarda la diffusione di tali immagini, non si rinviene una disposizione che lo consenta. Le immagini devono rimanere agli atti della scuola, in qualità di documentazione del percorso didattico e/o formativo. Gli stessi principi valgono per i filmati aventi come soggetto gli alunni.
- E’ POSSIBILE PUBBLICARE SUL GIORNALE DI ISTITUTO E SUL SITO WEB DELLO STESSO FOTO DEGLI ALUNNI ?
Sempre secondo Giovanni Buttarelli, attuale Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali, “per dare una soluzione certa, bisogna esaminare la finalità della pubblicazione di una fotografia sul giornalino o sul sito. In linea di massima, però, non vi sono particolari obblighi cui sottostare: le scuole pubblicano fotografie sul giornalino e sul sito per pubblicizzare le attività dell'istituto, dare una visibilità educativa agli alunni delle classi, indicare il vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola. In tutti questi casi, il trattamento è legittimo. Per la pubblicazione sul sito Web, si può adottare la soluzione "creativa" di considerare il sito Web come il giornale on line della scuola, con piena facoltà di pubblicazione delle foto.” Attenzione, però - aggiungiamo noi - a pubblicare immagini, per es., di alunni portatori di handicap (per es. un ragazzo su una sedia a rotelle), unitamente all’indicazione dei loro nomi e cognomi: essa equivale a ‘diffusione’ di dati personali sensibili (=dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e detto tipo di trattamento non è consentito, se non nei casi indicati dal Regolamento del Ministero della p.i. n. 305/06. In realtà, il problema va inquadrato diversificando le ipotesi. ▪ Giornale di classe o di scuola. Le cautele da adottare dipendono dal grado di diffusione del giornalino stesso. Una distribuzione limitata alle famiglie degli allievi va gestita come ‘comunicazione’ di dati personali. Pertanto, il genitore, all’inizio dell’anno scolastico, in occasione della consegna dell’informativa, ex art. 13 Codice Privacy, avrà notizia dell’uso che sarà fatto delle immagini e, se lo riterrà opportuno, chiederà, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, che le immagini non vengano utilizzate. Se, diversamente, il giornalino ha una diffusione indiscriminata (ad es. viene distribuito sul territorio), non v’è dubbio che si tratti di ‘diffusione’ di dati personali. In questo caso non è consentito pubblicare foto di minori riconoscibili. Tuttavia, se le foto sono legate ad eventi positivi (p. es. il minore che consegue un successo scolastico), la pubblicazione è possibile. In tali ipotesi, però, i principi di pertinenza, di non eccedenza della diffusione (=trattamento) e di adeguatezza dei dati da diffondere agli scopi perseguiti impongono soluzioni più ponderate. Per es., non vi è ragione di divulgare la foto dell’alunno minore corredata da nome e cognome, perché basterebbe citare il suo nome di battesimo e la classe per evidenziarne i meriti (in proposito, però, si tenga anche conto della recente pronuncia del Garante, secondo cui “Non è sufficiente omettere il cognome per tutelare un minore, se vengono forniti particolari tali da renderlo comunque facilmente identificabile.” - Garante protezione dati pers., 19/09/2007). ▪ Sito web della scuola. Qui, considerato che la rete Internet non possiede alcuna limitazione negli accessi e che, dunque, la pubblicazione online costituisce ‘diffusione’ dei dati, valgono le conclusioni di cui al giornalino con diffusione illimitata. Invero, in tutti questi casi lo sforzo che bisogna compiere è quello di soffermarsi sul concetto di necessarietà della diffusione (=trattamento) del dato. Poiché detta necessarietà non ricorre in queste fattispecie, occorre mirare al raggiungimento del risultato (=dare informazioni sulle attività che la scuola svolge) con i mezzi e le modalità che siano meno invasive possibili per la riservatezza del minore.
- SI DEVE CHIEDERE AI GENITORI L’AUTORIZZAZIONE A TRATTARE I DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI CONTENUTI NEI LAVORI DIDATTICI CHE VENGONO RIVERSATI SU CD O SU DVD O SU VHS, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A MOSTRE O CONCORSI?
V. risposta precedente.
- LE FOTO DEGLI ALUNNI POSSONO ESSERE AFFISSE NELL’ATRIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SUI CARTELLONI OPPURE ESPOSTE IN CLASSE?
In tema valgono le stesse risposte date poc’anzi in tema di ‘diffusione’ dei dati personali, perché potenzialmente nella scuola può avere accesso chiunque.
- COME GESTIRE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL DOCENTE TITOLARE AD OPERA DI UNA SUPPLENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALUNNI CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE ED E’ LECITO INFORMARLA SU TALI PATOLOGIE?
Può capitare che l’insegnante si assenti da scuola per un periodo più o meno lungo e che, dunque, venga sostituita da una supplente. Va, anzitutto, precisato che la supplente, al pari dell’insegnante titolare, è un incaricato del trattamento dei dati personali degli alunni di sua pertinenza, ancorché a tempo determinato. Essa, infatti, riceve regolare e formale investitura dal titolare del trattamento al momento dell’entrata in servizio, giusta apposita nomina. Questo vuol dire che l’insegnante titolare può - anzi, deve - informare la supplente di tutti gli eventuali problemi di salute che riguardano gli alunni di sua pertinenza. Tecnicamente non ci troviamo di fronte ad una ‘comunicazione’ di dati sensibili né, tantomeno, ad una ‘diffusione’, le quali sono regolate dal D.M. n. 305/06. Quanto alla gestione del passaggio temporaneo di consegne non vi sono particolari formalità o procedure da seguire ed, in ogni caso, esse esulano dall’oggetto del presente corso, giacché attengono ad eventuali responsabilità non derivanti da violazioni della riservatezza degli alunni.
- NEL CASO DEL CAMPO SCUOLA, LE INSEGNANTI POSSONO RACCOGLIERE DATI SANITARI DEL BAMBINO, ALLO SCOPO DI CONOSCERE EVENTUALI PATOLOGIE O IL SUO GRUPPO SANGUIGNO PER EVENTUALE PRONTO SOCCORSO IN CASO DI NECESSITA’?
La risposta è positiva. Essa la rinveniamo nel D.M. n. 305/06, scheda n. 5 (“Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione”), secondo la quale:”Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione (=mensa) scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.” Sempre dalla stessa fonte normativa si legge che tra i tipi di dati che possono essere trattati vi sono i dati personali relativi allo stato di salute dell’interessato e concernenti: a) patologie attuali; b) patologie pregresse; c) terapie in corso; d) dati sulla salute relativi anche ai familiari. Infine, il medesimo Regolamento precisa che tra le tipologie più ricorrenti di trattamenti consentiti vi è la ‘raccolta’ presso gli interessati e presso terzi. Si ricordi, comunque, che i dati sanitari devono sempre essere raccolti previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato (art. 1 D.M. cit.).
- COME GESTIRE L’AFFISSIONE DEGLI SCRUTINI FINALI (ELENCHI CON L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE) DEGLI ALUNNI?
Questa problematica ha destato molto interesse negli anni scorsi, anche se spesso vi sono stati dei fraintendimenti. Già nell’Ordinanza Min. P.I. 20/04/2000, n. 126, per gli Istituti di istruzione secondaria superiore, viene stabilito che “In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").” Statuizione questa anche di recente confermata per la scuola secondaria di I grado (già scuola media) dalla Circolare Min. P.I. 14/03/2008, n. 32 (nella quale si leggono le diciture standard “Ottimo”, “Distinto”, “Buono”, “Sufficiente” e “Non licenziato”). Nella stessa Ordinanza Min. P.I. 20/04/2000, n. 126 si stabilisce anche che “Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami.” Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, sempre il Ministero della P.I., con circolare esplicativa 07/06/2000, n. 156, ha indirettamente chiarito che l’adempimento dell’obbligo della comunicazione preventiva non investe aspetti inerenti la privacy degli alunni, ma, piuttosto, rappresenta il “momento conclusivo di una continua e proficua collaborazione tra scuole e famiglie da incentivare e rendere sempre più intensa e partecipata nel futuro.” D’altronde, il Garante Privacy, in più comunicati stampa del 1997, 1998 e del 2004, occupandosi del problema della esposizione del voto di religione, ha affermato che ”Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini.” e che “Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia.” Peraltro, il D.L.vo 30/06/03, n. 196, con il quale è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali, al titolo VI (Istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico. Inoltre, il medesimo, all'art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), comma 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto. “È vero - ha aggiunto il Ministero della P.I. nella nota prot. n. 10642 del 16 Giugno 2004 - che nella fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che l'attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso dello scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, comma 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini.” Sempre il Ministero, nella precedente nota prot. n. 12701 dello 08 Luglio 2002, si occupava dell’analogo problema della pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap. In essa chiariva che “l'O.M. 21 maggio 2001, n.90 - concernente lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali - valida anche per il corrente anno scolastico, stabilisce, all'art.15, comma 6 e all'art.16, comma 3, che “per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.” Si chiarisce, pertanto, che la precisazione richiesta dalla citata norma va inserita solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.” Il Garante Privacy, in un comunicato del 14 Giugno 2005, ha ribadito che “In riferimento alla notizia relativa all'iniziativa di alcuni presidi degli istituti superiori di Cremona, dove sono stati affissi cartelli in cui si fa divieto di fotografare gli esiti finali degli allievi, l'ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali precisa che nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile. Inoltre, i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi”. Attualmente, per rispondere alla domanda, si può fare riferimento al combinato disposto delle normative contenute nel Codice della Privacy (sopra riportate) e nel noto D.M. n. 305/06 (Regolamento del Ministero della P.I. per la gestione dei dati sensibili e giudiziari da parte della scuola). In base ad esso si può dire che l’affissione degli scrutini è per legge doverosa e necessaria. Tuttavia, essa non deve mai cagionare la diffusione di dati sensibili e/o giudiziari dell’alunno. Questa forma di trattamento (la ‘diffusione’, appunto) è assolutamente vietata dal Regolamento. Pertanto, l’affissione degli elenchi degli alunni dovrà essere corredata solamente delle diciture “Ammesso” e “Non Ammesso”. Non pare consigliabile riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, le date di nascita egli alunni.
- COME AVVIENE LA GESTIONE DEI REGISTRI DI CUI SONO IN POSSESSO I DOCENTI?
Le insegnanti sono in possesso di diversi registri attinenti la loro attività didattica. Tra i tanti, vengono in mente: il registro dell’insegnante; il registro di classe; il registro della programmazione. In essi, sicuramente vi sono riportati dei dati personali comuni degli alunni e possono, eventualmente, esservi riportati anche dei dati sensibili. Per questo motivo, anche se non capita spesso, si consiglia, ove possibile, nella compilazione dei registri, di utilizzare anche dei codici con una legenda da custodire a parte (p. es. 01=bambino con handicap; 02=bambino con genitori separati o divorziati; 03=bambino figlio di collaboratore di giustizia; 04=bambino di fede religiosa non cristiana). A parte ciò, in ogni caso, i registri devono essere sempre custoditi attentamente dai docenti quando ne abbiano il possesso, sia durante che dopo le lezioni. Successivamente, i collaboratori scolastici sono incaricati di riporli in luogo sicuro quando terminano le lezioni (p. es. negli armadi presenti in ciascuna classe e muniti di apposita chiave oppure in altra stanza apposita ed in un apposito armadio chiusi a chiave). Le chiavi di detto ‘luogo sicuro’ devono comunque rimanere a scuola e non possono essere portate fuori. Esse sono custodite dal Dirigente o da un suo incaricato. Può essere incaricato anche un docente. L’ideale, insomma, è che i vari registri e le varie chiavi non fuoriescano dalla Scuola. Eventuali deroghe debbono essere sempre preventivamente autorizzate dal Titolare del trattamento. Quando, poi, i registri devono essere archiviati, essi sono custoditi nei c.d. ‘archivi ad accesso controllato’ (=c’è una sola chiave disponibile e l’incaricato che ha bisogno del registro, previa autorizzazione del Titolare, deve chiederla al ‘Responsabile delle chiavi’). L’accesso ai registri correnti è consentito ai soli insegnanti che li gestiscono e le richieste di accesso da parte dei genitori degli alunni sono esaudite solo se si tratta di alunni i cui dati sono trattati in essi. I docenti, comunque, debbono consentirvi l’accesso, avendo l’accortezza di evitare la comunicazione al genitore richiedente di dati comuni, sensibili e/o giudiziari di altri alunni. Questo tipo di comunicazione, infatti, non è consentita, in base alla normativa vigente. Difatti, l’art. 10, comma V, del Codice della Privacy stabilisce che:”Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.” Qualora, pertanto, non sia possibile detta estrapolazione (p. es. si pensi al caso in cui i dati di un alunno siano strettamente interconnessi ai dati di un altro alunno e, dunque, non si possano scindere), si pone un contrasto tra il diritto alla riservatezza (di cui al D.Lgs.vo n. 196/03) ed il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (di cui alla L. n. 241/90). Detto contrasto dovrà essere risolto in base agli artt. 59, 60 del D.Lgs.vo n. 196/03 e 24 della L. n. 241/90, dai quali si possono dedurre le seguenti regole generali ed i seguenti principi: 1) nell’analizzare il rapporto tra diritto di accesso e privacy, deve desumersi la prevalenza del primo sul diritto alla riservatezza. Questo vuol dire che una p.a. che riceve una richiesta di accesso, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90, dovrà verificare solamente se ricorrano tutti i presupposti previsti da tale legge per l’accesso stesso e, in caso positivo, consentirlo, trascurando ogni altra considerazione; 2) tuttavia, quando l’accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute di un terzo, esso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; 3) altresì, sempre quando l’accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute, esso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile; 4) vige, così, in tema di accesso agli atti e documenti amministrativi contenenti dati personali sensibili e/o giudiziari di terzi, il c.d. “principio del pari rango”, in base al quale l’accesso sarà consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che il richiedente l’accesso intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità (es. diritto alla vita, alla integrità fisica, alla libertà, ecc.) o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (es. i diritti dell’individuo sanciti in Costituzione). Infine, qualcuno ha chiesto di chi è la responsabilità nel caso di dispersione dei dati personali per smarrimento di un registro. La risposta è semplice. La responsabilità investe sempre il Titolare del trattamento, mentre gli incaricati solo marginalmente. Essa si allaccia al discorso inerente le misure di sicurezza che debbono essere adottate dal titolare del trattamento nella struttura ove opera (=la Scuola): se da parte di esso non sono adottate le misure minime di sicurezza poste a protezione dei dati personali e previste dal Codice della Privacy, il Titolare andrà incontro alla responsabilità penale (arresto sino a 2 anni o ammenda da 10.000 Euro a 50.000 Euro e pubblicazione della sentenza penale) ed, eventualmente, in caso di danni cagionati agli interessati, alla responsabilità civile. Per maggiore completezza del discorso, comunque, si invitano i docenti a leggere quanto pubblicato sul sito www.carelladarcangelo.com .
- IN CASO DI GITE SCOLASTICHE DI PIU’ GIORNI LE INSEGNANTI POSSONO RACCOGLIERE DATI SANITARI DEL BAMBINO, ALLO SCOPO DI CONOSCERE EVENTUALI PATOLOGIE O IL SUO GRUPPO SANGUIGNO PER EVENTUALE PRONTO SOCCORSO IN CASO DI NECESSITA’?
La risposta è positiva. V. quanto detto più sopra per il caso del campo scuola.
- CERTIFICATI MEDICI E NOTIZIE SANITARIE RELATIVE AGLI ALUNNI: COME CI SI COMPORTA?
Anzitutto, va precisato che i certificati medici normalmente non debbono contenere l’indicazione della diagnosi, ma soltanto quella della prognosi. Questa è la regola generale. Tuttavia, per le particolari mansioni svolte dai docenti può capitare che essi si imbattano in certificati medici contenenti dati sanitari espliciti (=con diagnosi) degli alunni. Detto trattamento è comunque consentito dal D.M. n. 205/06 (v. scheda n. 5). In questi casi, tuttavia, i dati personali in grado di rivelare lo stato di salute dell’alunno sono classificati “sensibili” e devono essere protetti dalla visione di terzi che non sia strettamente necessaria. In tal senso, è senz’altro vietata anche la esibizione a colleghi non facenti parte dello stesso team. Anzi, essi vanno visionati dai docenti che si occupano dell’alunno solo se necessario e subito restituiti all’interessato affinché li consegni in segreteria. Un esempio su tutti può essere quello dei certificati di esonero o di limitazione presentati per l’educazione fisica. L’insegnante che si occupa dell’alunno dovrà prendere nota dei limiti da osservare e far recapitare dall’interessato il certificato in segreteria. A volte, poi, l’insegnante ottiene informazioni su particolari - anche gravi - problemi di salute dell’alunno che possono presentarsi durante le lezioni, in alcuni casi con grave rischio per la vita dell’alunno (allergie con pericolo di grave shock anafilattico, asma grave con pericolo di soffocamento, diabete grave, epilessia, cardiopatie gravi, ecc.) o imbarazzanti (disturbi di continenza, ecc.), messe a disposizione dai genitori o dall’interessato. Se l’informazione è orale, l’insegnante è tenuto al riserbo. Se esiste qualche comunicazione scritta, trattasi di dato sensibile e va trattato con particolari cautele. In particolare, ancora una volta, l’insegnante dovrà prendere nota dell’informazione e far consegnare il tutto in segreteria, la quale provvederà a far firmare l’apposita informativa per il trattamento. Anche informazioni su particolari diete seguite dall’alunno o per motivi di salute o per motivi religiosi sono da considerare dati sensibili e, pertanto, vanno rivelate soltanto nei casi strettamente necessari ed omettendone la ragione. In questo caso, infatti, la ‘comunicazione’ di questi dati sensibili non è prevista e, quindi, non consentita dal D.M. n. 205/06 (v. scheda n. 5). Per cui, l’insegnante dovrà limitarsi a comunicare al gestore della mensa scolastica che l’alunno xy non deve mangiare kz, senza la specificazione delle ragioni. A tal proposito, qualcuno ha chiesto se è lecito consegnare alla mensa scolastica una fotocopia del certificato medico dell’alunno in caso di sua assenza, al fine di far ottenere un rimborso ai genitori. In merito, poiché l’insegnante - come detto sopra - non deve essere in possesso dei certificati medici degli alunni, può dirsi che detto tipo di comunicazione è del tutto impossibile oltre che vietata. Dovrà essere il genitore, se interessato ad ottenere il rimborso, a farsi consegnare una fotocopia del certificato dalla scuola, per poi consegnarla al servizio mensa. Nel caso, poi, di alunni portatori di handicap che incide sulla didattica, i relativi certificati medici dovranno essere visti soltanto dai docenti e dal personale strettamente necessario e poi fatti consegnare in segreteria mettendoli in busta chiusa, su cui sarà annotato il nome dell’interessato, la classe, la descrizione del contenuto, la data e l’annotazione “Da conservare separatamente in armadio sicuro”.
- L’INFORMATIVA VA AGGIORNATA DI ANNO IN ANNO?
Per poter rispondere alla domanda occorre prima chiarire il concetto di ‘informativa’ ed esporre la relativa disciplina codicistica. Chi gestisce dei dati personali è tenuto a contattare il soggetto cui quei dati si riferiscono (=l’interessato) per informarlo circa le sue intenzioni e circa altri aspetti, in modo da renderlo pienamente consapevole. Ciò avviene sempre obbligatoriamente, anche nei casi in cui non è necessario acquisire il consenso dell'interessato, salvo limitatissime ipotesi in cui l'informativa non è dovuta. L’obbligo della informativa è a carico sia di soggetti privati, sia di soggetti pubblici. L’informativa concerne necessariamente: a) le finalità del trattamento dei suoi dati; b) le modalità di trattamento degli stessi; c) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati da parte dell’interessato; d) le conseguenze di un suo eventuale rifiuto di rispondere; e) i suoi diritti di cui all’art. 7 del Codice e chi è destinato al riscontro di detti diritti; f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento e, se designato, del responsabile (se i responsabili sono più di uno, è possibile indicare nell'informativa uno solo di essi, insieme al sito web o ad altre modalità con cui si possono rinvenire i nominativi di tutti questi); g) gli estremi identificativi dei collaboratori del titolare che potrebbero venire a conoscenza dei dati; h) gli altri soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati; i) l’ambito di diffusione dei dati; j) eventuali elementi specifici individuati dal Codice. L'informativa può essere resa all'interessato in forma scritta o equivalente (p. es. pubblicazione del suo testo su un sito web). Il Garante nella sua giurisprudenza ha individuato alcuni principi in materia di informativa. Essa, infatti, secondo il Garante: - deve essere comprensibile e sintetica; - può essere anche orale (in questo caso è consigliabile per il titolare di documentare in forma scritta che l'informativa è stata resa); - è dovuta anche quando ricorre una causa di esonero dall’obbligo di acquisire il consenso; - non può essere lacunosa o contenuta in documenti non facilmente disponibili. Altresì, i soggetti pubblici che trattano dati sensibili o giudiziari, nel fornire l'informativa all'interessato, devono fare espresso riferimento alle leggi che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali il titolare può trattare dati sensibili o giudiziari. L’informativa all’interessato viene data prima del conferimento dei dati da parte sua. In caso di raccolta dei dati presso terzi, l’informativa viene data all’atto della registrazione dei dati negli archivi o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Nel caso degli alunni della Scuola è bene fornire l’informativa ai genitori esercenti la potestà genitoriale e fargli firmare un foglio “per presa visione e/o ricezione di copia”. Volendo, dunque, rispondere alla domanda, si può senz’altro dire che l’informativa va aggiornata e riproposta all’interessato: a) ogni volta che mutano le notizie da dare all’interessato (lettere a-j di cui sopra); b) ovvero ogni volta che muti o sia integrata la normativa in materia (p. es. si pensi al recente intervento del D.M. n. 205/06); c) oppure, ancora, nel caso emergano situazioni nuove che comportino il trattamento di dati sensibili o giudiziari, se precedentemente non trattati (in tal caso, infatti, l’informativa deve specificare all’interessato qual è la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento di tali dati sensibili o giudiziari). A tal proposito, si può senz’altro affermare che se si avvia una pratica nuova che tratta dati personali sensibili finora mai acquisiti o dati personali giudiziari, cambia la ‘categoria di dati’ su cui è stata data l’informativa, per cui bisogna integrare la precedente informativa con una nuova, anche se solo limitata all’elemento specifico, indicando la normativa che prevede gli obblighi (o i compiti) in base ai quali è effettuato il trattamento dei nuovi dati. Tutto ciò, dunque, non implica necessariamente un aggiornamento annuale.
- LA SCUOLA DEVE CHIEDERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI?
In alcuni casi per poter procedere legittimamente al trattamento dei dati personali di un soggetto occorre munirsi del suo consenso. Detto obbligo riguarda tutti i titolari di trattamento privati e gli enti pubblici economici. Non è, invece, richiesto per le pubbliche amministrazioni (v. art. 18, comma IV, del Codice della Privacy). Comunque, se le PP.AA. chiedono ugualmente il consenso all’interessato, poco importa, perché il ‘di più’ non vizia. Il consenso, in ogni caso, deve essere libero e specifico e deve essere dato dall’interessato una volta che a questi sia stata fornita l’informativa (c.d. consenso informato).
- CHE DIFFERENZA C’E’ TRA DATI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI? DI QUALI LA GESTIONE E’ LA PIU’ PERICOLOSA?
I ‘dati personali’ sono le informazioni di qualunque tipo concernenti persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni, che le identificano immediatamente e direttamente (p. es. i dati comuni anagrafici di un individuo: data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, ecc…) ovvero che, anche se non le identificano immediatamente e direttamente, le rendono identificabili (p. es. il codice fiscale o l’impronta digitale). I dati personali si distinguono in dati c.d. ‘comuni’, ‘sensibili’ e ‘giudiziari’. I primi potremmo definirli in negativo. Di essi, infatti, il Codice della Privacy non fornisce una definizione esplicita. Pertanto, sono ‘dati personali comuni’ i dati personali che non sono sensibili o giudiziari. I secondi ed i terzi li definisce l’art. 4 del Codice della Privacy. Sono ‘dati personali sensibili’ quelli che rivelano gli aspetti più intimi e delicati di una persona e, cioè: a) l'origine razziale ed etnica; b) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; c) le opinioni politiche; d) l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; e) lo stato di salute; f) i gusti o le abitudini sessuali. Sono ‘dati personali giudiziari’ quelli idonei a rivelare il coinvolgimento di una persona in procedimenti esclusivamente di natura penale, in qualità di imputato o di indagato. Relativamente a questa importante distinzione, va qui evidenziato che essa è finalizzata ad assicurare diversi livelli di tutela per le varie categorie di dati personali. Ovviamente, i dati personali maggiormente tutelati dalla legge e sui quali i docenti-incaricati debbono porre la massima attenzione, usando la più elevata diligenza, sono i dati personali sensibili ed i dati personali giudiziari. Per questo motivo, il Codice della Privacy (artt. 20, comma II, e 21, comma II) ha stabilito che il Ministero della P.I., con apposito regolamento, deve preventivamente ed analiticamente individuare i tipi di trattamenti possibili su questi tipi di dati particolari. Per cui, in caso di dubbi da parte dei docenti su come comportarsi nel caso in cui si imbattano in dati personali sensibili ed in dati personali giudiziari degli alunni o di altri soggetti, il consiglio per loro è quello di consultare il detto regolamento e, cioè, il recente D.M. n. 205/06. Esso deve costituire l’importante vademecum per qualunque incaricato del trattamento nella scuola, insegnanti compresi.
- NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, A FINE ANNO SCOLASTICO, SI COMPILA UN GIUDIZIO SINTETICO SULLE COMPETENZE RAGGIUNTE DALL’ALUNNO: A VOLTE IN ESSO E’ NECESSARIO FARE RIFERIMENTO A COMPORTAMENTI LEGATI AI SINGOLI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DEL BAMBINO (IN PARTICOLARE PER L’AREA DELLA SUA AUTONOMIA). E’ POSSIBILE FARLO?
Si tratta di comprendere se l’insegnante può trattare dati personali, soprattutto sensibili e/o giudiziari, dei familiari degli alunni per finalità di valutazione dell’alunno. In generale, la raccolta da parte della Scuola dei dati personali dei genitori degli alunni è consentita. Si pensi, ad esempio, alla necessità per l’Istituto di sapere il reddito dei familiari al fine di concedere l’esenzione dalle tasse scolastiche oppure per far ottenere contribuzioni per i libri. Analoghe ipotesi si hanno nel caso di alunni di genitori separati o divorziati o collaboratori di giustizia, ecc… Con riferimento, invece, a questa ipotesi particolare - del trattamento dei dati personali dei genitori al fine della valutazione dell’alunno - i dubbi sono molti. Anzitutto, il problema si pone in termini di liceità. Poiché in quest’ambito il riferimento è soprattutto ai dati personali sensibili e giudiziari dei genitori, per dare una soluzione occorre andare a consultare il regolamento emanato con D.M. n. 205/06, in particolare la scheda n. 5, dedicata all’attività educativa, didattica e formativa, di valutazione. Ebbene, in essa non vi è alcun riferimento a questo tipo di attività. In secondo luogo, c’è anche un problema di informativa. Se è vero, infatti, che per entrare in possesso e trattare legalmente i dati personali di un individuo è necessario fornirgli anticipatamente un’informativa, essa, deve essere data anche ai genitori degli alunni? Leggendo l’art. 13 del Codice della Privacy, si può dire che la risposta, in generale, è positiva, anche se pronunzie in merito del Garante ancora non ve ne sono. Alcuni, in dottrina, tuttavia, ritengono che sia il caso di precisare, per non affogare in un mare di carte. Secondo essi, dunque, si deve tenere conto delle diverse ipotesi possibili. In particolare, per detta corrente di pensiero l’informativa non sarebbe dovuta nei casi in cui la Scuola raccolga dati dei genitori dovuti per legge (fondamentalmente: nome, data e luogo di nascita, indirizzo e telefono). L’informativa, invece, andrebbe data nel caso in cui si raccolgano altri dati personali comuni dai genitori, quali la professione, la data ed il luogo di nascita, il numero di fax, l’indirizzo email, il numero telefonico al lavoro (da cui si può desumere il nome della ditta per cui una persona lavora), e simili. Ancor più sarebbe dovuta qualora si raccolgano dati personali sensibili e/o giudiziari. A prescindere da questa corrente di pensiero, il consiglio per la Scuola - nel caso in cui tratti dati personali dei genitori - è quello di fornire sempre agli stessi l’informativa, magari adattando quella predisposta per i ragazzi, con l’inserimento in essa di appositi spazi per la sottoscrizione dei familiari.
- SI PUO’ PROCEDERE AD INDICARE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA EVENTUALI SIGNIFICATIVE PATOLOGIE DI SALUTE DELL’ALUNNO?
La risposta a questa domanda è positiva. Essa la si può rinvenire nella scheda n. 4 (“Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico”) allegata al D.M. n. 305/06. In essa, infatti, si legge:”I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Nell’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche possono essere trattati dati sensibili relativi: - alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; - alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; - allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; - alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell’alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.” Altresì, in essa si legge che negli ambiti poc’anzi descritti possono essere trattati: a) dati sull’origine razziale ed etnica; b) dati sulle convinzioni religiose e d’altro genere; c) dati sullo stato di salute, in particolare sulle patologie attuali e pregresse, sulle terapie in corso, sulla salute relativi anche ai familiari; d) dati di carattere giudiziario. Secondo il Regolamento, infine, i tipi di trattamento consentiti sono: a) comunicazioni agli enti locali, ai gestori pubblici e privati ed alle A.U.S.L. per le finalità indicate; b) raccolta presso gli interessati e presso terzi; c) raccolta in forma cartacea e con modalità informatizzate; d) altre operazioni ordinarie.
- IL PROBLEMA DELLE CORREZIONI E DELLE ATTIVITA’ COLLETTIVE A SCUOLA: LA CONSEGNA AGLI ALUNNI DEGLI ELABORATI CORRETTI E VALUTATI E L’AIUTARE IL BAMBINO A RIFLETTERE SUGLI ERRORI, AL MOMENTO DELLA CORREZIONE COLLETTIVA, PUO’ ESSERE CONSIDERATA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY? LA LETTURA DI UN COMPITO CON LA RELATIVA VALUTAZIONE PUO’ ESSERE FATTA COLLETTIVAMENTE? NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ COLLETTIVE E’ LECITO PARLARE DELLE CREDENZE RELIGIOSE DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE?
Invitare l’interessato a riflettere sui suoi errori è lecito e doveroso. E’ uno dei compiti primari del docente. Tuttavia, se si verifica la correzione collettiva di un elaborato di un alunno, è necessario rispettare un principio di continenza, alla stregua del quale i dati personali del corrigendo, soprattutto quelli sensibili e/o giudiziari, non possono assolutamente essere portati alla conoscenza di tutti. Alla luce di questo sta all’iniziativa del docente l’individuare forme di correzione equipollenti, che assicurino la tutela della riservatezza del bambino e dei suoi familiari. Ad esempio, se è necessario evidenziare o trattare aspetti che si intrecciano indissolubilmente a vicende strettamente personali, anche dei genitori, può essere opportuno prendere da parte l’alunno e svolgere con il medesimo una sorta di correzione personalizzata. Lo stesso può dirsi a proposito delle credenze religiose dei bambini e delle loro famiglie. Assolutamente non è possibile nel corso delle attività collettive parlare di esse. Occorre, piuttosto, adottare delle forme meno invasive possibile a tutela della riservatezza dell’alunno e della sua famiglia. Per tutti questi aspetti, ancora una volta, il punto di riferimento è il D.M. n. 305/06 (scheda n. 5), alla cui stregua è consentito ai docenti raccogliere i dati personali sensibili e/o giudiziari degli alunni e delle loro famiglie, ma non certo comunicarli in maniera indifferenziata. Le ipotesi di comunicazione consentite sono quelle tassativamente indicate dalla scheda stessa.
- E’ POSSIBILE TRATTARE E COMUNICARE A TERZI I NUMERI DI TELEFONO DEI GENITORI? QUESTI NUMERI DEVONO ESSERE CUSTODITI IN ARMADI CHIUSI?
Questa risposta non è rinvenibile nel D.M. n. 305/06. Essa, infatti, riguarda dei dati personali comuni, non sensibili e/o giudiziari. Il problema è di capire se gli insegnanti possono ‘comunicare’ a terzi questi numeri di telefono. Per risolverlo occorre andare a consultare il Codice della Privacy. Esso, anzitutto, nell’art. 11 stabilisce che qualsiasi trattamento deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, che la raccolta dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi, che le varie operazioni di trattamento debbono avvenire in termini compatibili con tali scopi, che i dati raccolti debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In secondo luogo, nell’art. 18 il Codice aggiunge che è consentito da parte della scuola qualsiasi trattamento di dati personali, purché esso avvenga “per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”, ed all’art. 19 precisa che le comunicazioni da parte della scuola a privati di dati personali comuni “sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.” Poiché non pare esista una norma siffatta, in linea di massima si può dire che il trattamento in generale è consentito, sempre se avvenga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola (ad es. all’inizio dell’anno scolastico, all’atto della iscrizione dell’alunno, senz’altro si può provvedere alla raccolta dei recapiti telefonici dei genitori, previo conferimento agli stessi di adeguata informativa). Tuttavia, la comunicazione a terzi non è possibile, non essendo prevista e consentita da una specifica norma di legge o di regolamento. Tale divieto può essere aggirato soltanto quando detti numeri telefonici siano di dominio pubblico, perché inseriti negli elenchi telefonici. Ebbene, solo in questo caso il problema iniziale non si porrà proprio, non trattandosi di ‘trattamento’ dati. La scuola potrà, così, fornire queste informazioni a terzi.
- COME SI GESTISCONO GLI ELABORATI DEGLI ALUNNI CONTENENTI DATI PERSONALI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI DEGLI STESSI O DELLE LORO FAMIGLIE?
Nel caso un elaborato consegnato alla scuola contenga dati personali giudiziari o sensibili, va custodito con cura e poi consegnato personalmente in Segreteria, mettendolo in busta chiusa, su cui sarà annotato il nome dell’interessato, la descrizione del contenuto, la data e la dicitura “Da conservare separatamente in armadio sicuro”. Al suo posto, insieme agli altri elaborati, si metterà un foglio con l’annotazione del luogo di conservazione.
- L’INSEGNANTE PUO’ RICHIEDERE INFORMAZIONI O DI VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA DI UN BAMBINO SEGUITO DALLA A.U.S.L.?
In base al Codice della Privacy (art. 7) ciascun interessato può chiedere al titolare di un trattamento di accedere ai propri dati personali e di averne comunicazione. E’ possibile, dunque, che l’alunno, se seguito dalla A.U.S.L., possa, tramite i suoi genitori, chiedere alla stessa notizie circa i dati inerenti la sua salute. Poiché il diritto di accesso ai dati personali, anche sensibili, è di pertinenza dell’individuo che ne è titolare, non è consentito alla scuola ed ai docenti di sostituirsi a questi nel suo esercizio. Tuttavia, l’art. 9 del Codice della Privacy stabilisce che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.” e che “La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato.” Pertanto, perché l’insegnante possa richiedere di visionare la documentazione dell’alunno seguito dalla A.U.S.L. è necessario che si munisca di detta delega dei genitori dell’alunno, accompagnata dalla fotocopia del loro documento di riconoscimento.
- SI POSSONO DARE INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO SCOLASTICO AD UN GENITORE SEPARATO CHE NON HA L’AFFIDAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO?
Sicuramente si, dal momento che ciascun genitore, separato o non separato che sia mantiene sempre la potestà genitoriale sul proprio figlio ed il diritto/dovere di seguirlo in tutte le sue attività.
- E’ NECESSARIO RIDURRE AL MINIMO INDISPENSABILE LE INFORMAZIONI DEL TUTTO PERSONALI RICHIESTE NEI MODULI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI?
La risposta è: senz’altro si. A tal proposito, segnaliamo alcuni articoli del codice della Privacy, i quali fissano alcuni principi fondamentali nel trattamento dei dati personali degli individui. Anzitutto, l’art. 3, che stabilisce il principio di necessità nel trattamento dei dati, secondo il quale il trattamento dei dati personali di un soggetto deve avvenire riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati stessi. Sempre secondo detto principio le operazioni sui dati personali devono essere escluse quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. In secondo luogo, l’art. 11, che stabilisce l’obbligo della liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali di un individuo. Infine, l’art. 18, secondo il quale qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Quanto agli aspetti più particolari, in tema di raccolta e trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari degli alunni e delle loro famiglie, invitiamo i docenti ad analizzare la scheda n. 4 del D.M. n. 305/06 , in tema di “Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico”.
- SI POSSONO SOMMINISTRARE AI BAMBINI QUESTIONARI CON DOMANDE PERSONALI? QUANTO SI PUO’ SCAVARE NELLA LORO SFERA FAMILIARE?
La risposta è positiva. Il D.M. n. 305/06 (scheda n. 5), nell’ambito dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione, consente la raccolta di dati personali presso gli interessati e presso terzi. In particolare, consente la raccolta di dati sulle origini razziali ed etniche, sulle convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, sulle convinzioni politiche, sullo stato di salute e sulle patologie attuali e pregresse, sulle terapie in corso, sulla salute dei familiari, sulla vita sessuale nonché, infine, dati di carattere giudiziario. Invitiamo i docenti a munirsi di detto regolamento anche per apprendere ed approfondire quali siano gli altri tipi di trattamenti consentiti e gli ambiti e le finalità degli stessi.
- NEI COLLOQUI CON I GENITORI CHE COSA SI PUO’ CHIEDERE AGLI STESSI (P. ES. SONO CONSENTITE LE DOMANDE INERENTI LA STORIA FAMILIARE E DEL BAMBINO)?
Idem come poc’anzi.
- NELLE RIUNIONI E NEI COLLEGI SI PUO’ PARLARE DEI DATI SENSIBILI DEI BAMBINI?
La risposta (positiva o negativa) dipende da chi partecipa a dette riunioni o a detti collegi. Provando a semplificare al massimo si possono distinguere due ipotesi. Se ad essi interviene esclusivamente una classe omogenea di incaricati per profili di autorizzazione (=gruppi di incaricati che sono autorizzati dal titolare a compiere gli stessi trattamenti sugli stessi dati), come ad esempio i docenti, e se il trattamento in questione rientra nelle finalità e negli ambiti individuati dal D.M. n. 305/06, in linea di massima non vi sono problemi. Se, invece, a dette riunioni partecipano degli esterni non incaricati del trattamento, senz’altro parlare durante esse di dati personali sensibili e/o giudiziari degli alunni comporta la ‘comunicazione’ degli stessi a terzi estranei, cosa che non è assolutamente consentita.
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